venerdì 22 marzo 2013

Menopausa: sintomi e uso del pino marittimo

Pino marittimo
In uno studio che ha coinvolto 200 donne a Taiwan, l’uso di 200 mg al giorno di Pycnogenol (estratto speciale di corteccia di Pino marittimo francese) ha consentito di migliorare in modo significativo i sintomi presentati (valutati attraverso il Women’s Health Questionnaire) e di migliorare il rapporto tra LDL e HDL-colesterolo.


Il Pycnogenol viene utilizzato per alleviare il dolore mestruale e ridurre l’iperattività. Questo estratto è uno dei più potenti antiossidanti esistenti e protegge dalle tossine ambientali, attraverso la protezione dell’endotelio vasale.


Studio clinico in doppio cieco verso placebo.


Yang HM, Liao MF, Zhu SY, Liao MN, Rohdewald P., A randomized, double-blind, placebo-controlled trial on the effect of Pycnogenol on the climateric syndrome in peri-menopausal women, Acta Obstet Gynecol Scand 2007; 86(8): 978-85

venerdì 15 marzo 2013

Etica di fine vita (terza parte)

Se la decisione è quella di sospendere le cure e aiutare la persona a morire con dignità, questo significa comunque continuare a somministrare tutti i presidi atti a lenire il dolore, che quasi sempre accompagna certi percorsi di fine vita. Sospendere le terapie e non entrare nella fase di accanimento terapeutico non significa perciò abbandonare la persona malata a se stessa, ma provvedere in modo efficace alla cura delle sofferenze finali.

In altre parole, non si rincorrono singoli piccoli risultati parziali a scapito del bene globale del malato. L’uso di medicinali come la morfina (sempre usata al minimo delle dosi terapeutiche efficaci) può accorciare la vita della persona, ma l’atteggiamento etico deve essere quello di rendere meno pesante possibile il percorso degli ultimi giorni, non quello di allungare il numero degli ultimi giorni. Sempre di ultimi giorni si tratta, e non rispettarli significa non saper riconoscere la finitudine della vita umana.

giovedì 7 marzo 2013

Etica di fine vita (seconda parte)



Invece, mai può essere imposto un trattamento nell’unico e riservato interesse del malato. Non è il medico che può obbligare al trattamento, ma soltanto la legge, e solo nel caso appena esemplificato. Su questa materia il Parlamento può legiferare. L’inviolabilità della persona è sottolineata in modo netto, e non trova pari in altre Costituzioni.
La persona malata ha perciò il diritto di sospendere tutte le cure, e il medico che stacchi flebo e spine non realizza un’omissione, non commette cioè reato di omicidio del consenziente, proprio in virtù della discriminante, introdotta dal Diritto, sulla scelta del singolo (Nota 1). Non esiste un “dovere di vivere”.

I tempi delle scelte su di sé sono all’origine di un altro dibattito – è il tema dell’attualità delle direttive di cura. È attuale se il giorno prima di un intervento viene dato il consenso a un certo tipo di anestesia? O è una dichiarazione anticipata? E un malato di Alzheimer al primo stadio, che programmi le cure per gli stadi successivi, compie un atto che verrà ritenuto attuale o anticipato? Su questo tema si innestano domande assai più sottili, riguardanti l’autonomia della decisione sulle cure di persone che non sono in quel momento in grado di esercitare i loro diritti.